In base alla legge 194, Art. 5 terzo comma: "quando il medico riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presen

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Le colleghe ed i colleghi della sede autorizzata a cui la donna si rivolge non sono autorizzati a rivalutare se davvero esistono condizioni di urgenza, poichè la responsabilità legale della firma sul certificato è del medico firmatario.

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